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Statuto
Associazione di volontariato "L'angelo custode":
nuovo statuto approvato dall'Assemblea
nella seduta del 12.03.1995.


1. L'Associazione di volontariato "L'angelo custode" ha la sua sede in Scerne di Pineto, piazza Unicef.

2. L'Associazione di volontariato, ispirata al messaggio cristiano, intende sostenere, senza scopo di lucro, tutte le forme di solidarietà sociale promosse dalla Fondazione "Istituto Maria Regina" e dall'Associazione "Focolare Maria Regina", in particolar modo l'assistenza ai bambini e agli adolescenti emarginati.
Le iniziative che l'Associazione si propone di realizzare sono principalmente le seguenti:
    a) la promozione delle attività volontarie e il sostegno alle finalità e alle strutture di accoglienza di minori in difficoltà, gestite dagli enti suddetti;
    b) l'assistenza, anche domiciliare, di famiglie a rischio attraverso la creazione di nuove figure di assistenza sociale, come l'educatore familiare;
    c) la prevenzione dei fenomeni di devianza minorile e di abbandono con l'assistenza e l'organizzazione di specifiche attività nelle zone a rischio;
    d) l'assistenza ai bambini handicappati e alle loro famiglie;
    e) la collaborazione con le agenzie educative, i servizi assistenziali, gli enti pubblici e privati in genere, anche attraverso convenzioni o protocolli d'intesa, per la prevenzione o l'assistenza del minore in situazioni di rischio, allontanato dalla famiglia di origine o comunque emarginato (minori handicappati, minori a rischio, minori in stato di abbandono);
    f) la promozione di una nuova posizione culturale nei confronti del bambino con la realizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, incontri di studio e la pubblicazione di testi divulgativi per la formazione dei volontari.
3. I membri dell'Associazione si suddividono in soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.
Possono essere soci ordinari dell'Associazione tutti i volontari che abbiano frequentato con esito positivo un corso di formazione al volontariato organizzato appositamente dall'Associazione e sostenuto un tirocinio sotto la supervisione di operatori specializzati. Possono essere soci sostenitori tutte le persone fisiche o giuridiche che abbiano versato un contributo associativo, stabilito dall'Assemblea, a favore delle iniziative di cui all'art. 2.
Possono essere soci onorari dell'Associazione tutte le persone o gli enti che si siano distinti in attività dirette al sostegno degli obiettivi primari dell'Associazione o comunque abbiano operato nel campo della tutela dei minori.
L'ammissione e la decadenza dei soci ordinari, sostenitori e onorari spetta all'Assemblea. La decadenza dei soci potrà avvenire in caso di inosservanza del presente statuto, di mancato pagamento del contributo associativo annuale o nei casi di sopraggiunta indegnità morale e civile a svolgere i propri compiti istituzionali. E' fatto obbligo ai soci il rispetto degli impegni assunti per l'assistenza e per le prestazioni concordate nell'ambito delle finalità dell'art. 2. Nel caso di inosservanza degli impegni prestabiliti nelle attività volontarie, il socio potrà essere escluso con deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
I soci sostenitori cessano dalla loro qualifica alla fine di ogni anno solare, qualora non abbiano provveduto a rinnovare il pagamento del contributo associativo.
I soci prestano servizio a titolo completamente gratuito, così come è da ritenersi gratuito l'accesso a qualunque carica elettiva. E' ammesso soltanto, nei casi prestabiliti con apposita delibera, il rimborso spese.
I soci corrispondono annualmente un contributo associativo, differenziato per categoria societaria, nella misura stabilita dall'Assemblea.

4. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

5. L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari, sostenitori e onorari membri dell'Associazione, con eguali diritti di voto. Essa si riunisce ordinariamente una volta l'anno e in via straordinaria quando la sua convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei soci o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Ne viene dato avviso tramite affissione presso la sede dell'Associazione, almeno con quindici giorni di anticipo, con l'indicazione del luogo, della prima e seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno.
L'Assemblea predispone i progetti ed i programmi istituzionali dell'Associazione, approva il bilancio consuntivo entro il mese di maggio dell'anno successivo alla sua chiusura e il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente alla sua entrata in vigore, nomina i componenti
del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci ordinari, sostenitori e onorari, dispone modifiche allo statuto.
In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di almeno la maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei voti dei presenti, tranne che per le modifiche statutarie per le quali si richiedono almeno i due terzi.

6. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da sette (7) membri che durano in carica tre anni e viene nominato dall'Assemblea.
Possono essere eletti al Consiglio Direttivo tutti i soci membri dell'Associazione.

Alla prima riunione di insediamento il Consiglio nomina il Presidente, il Vice-Presidente, il Coordinatore, il Tesoriere.
In caso di dimissione, impedimento o morte di uno o più membri, il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo consigliere facente funzioni che dovrà essere sottoposto a ratifica alla prima riunione utile dell'Assemblea.
Competono al Consiglio Direttivo la predisposizione dei programmi dell'Associazione, l'adempimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la vigilanza sullo svolgimento delle attività da parte dei volontari.
Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni quadrimestre; i membri saranno convocati almeno due giorni prima a mezzo lettera oppure tramite affissione. In via straordinaria, il Consiglio potrà essere convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Per la validità delle sue delibere si richiede il voto della maggioranza dei presenti.

7. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'intera Associazione; egli è eletto nei modi previsti dall'art. 6.
Competono al Presidente, oltre alla rappresentanza legale, civile e penale, la convocazione dell'Assemblea e la presidenza sulla stessa, la convocazione e presidenza delle riunioni del Consiglio. In tutte le votazioni che si concluderanno in parità, il suo voto sarà valutato in misura doppia.
Nel caso di assenza, dimissioni, impedimento anche momentaneo o morte del Presidente, subentra fino alla nuova nomina il Vice-Presidente.

8. Il Coordinatore viene eletto nei modi previsti dall' art. 6.
Competono al Coordinatore la predisposizione dei ruoli, delle prestazioni e dei turni da parte dei soci volontari e dei volontari esterni all'Associazione, la nomina di responsabili di zona competenti per ambiti territoriali, la vigilanza sul giusto funzionamento delle attività, la proposta di deferimento dall'Associazione degli inadempienti agli obblighi concordati con i volontari, la conservazione degli atti e dei documenti del Consiglio Direttivo.
Il Coordinatore è inoltre il garante dei diritti del volontario e può assumere, in accordo con il Consiglio, provvedimenti straordinari o inchieste qualora questi diritti fossero violati.

9. Il Tesoriere viene eletto nei modi previsti dall'art. 6.
Competono al Tesoriere la conservazione dei beni e delle scritture contabili, la redazione dei bilanci annuali consuntivo e preventivo, l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione per il reperimento dei fondi necessari al mantenimento dell'Associazione, la cura delle responsabilità assicurative dell'Associazione in favore degli aderenti alle attività di volontariato.

10. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi associativi annuali, dai beni, donazioni e lasciti, che a qualsiasi titolo le perverranno per il raggiungimento delle sue finalità, dai contributi che le potranno essere conferiti da enti statali, da enti pubblici in genere o da enti privati in base alle normative di legge vigenti, dai rimborsi derivanti da apposite convenzioni, da altre entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
In caso di estinzione dell'Associazione, i beni patrimoniali vengono destinati ad altro ente privato avente simili finalità di cui all'art.2 dello statuto. La designazione dell'ente specifico compete all'Assemblea in via di scioglimento.

11. Per quanto non previsto dal presente Statuto è fatto esplicito rinvio alle norme legislative civili che disciplinano la materia.

Associazione 'l'Angelo Custode' - Piazza Unicef - Scerne di Pineto (TE) - Tel e Fax 085.9462459 - info@angelocustode.org
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